Art. 61.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria e situazione di incapacità o decesso del convivente).

      1. Quando pattuito ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 2059-quater del codice civile, introdotto dall'articolo 58 della presente legge, e soltanto nel caso in cui un convivente sia effettivamente e totalmente a carico di un altro in modo continuativo per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, ai conviventi di fatto sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti ai coniugi o che derivano dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare relativi all'assistenza sanitaria o penitenziaria.
      2. L'accordo può inoltre designare uno dei conviventi come persona di fiducia per l'assunzione delle decisioni in materia di salute o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e le celebrazioni funerarie per conto del convivente divenuto incapace, ancorché temporaneamente, o deceduto.

 

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